Art. 5
Elenco dell’Unione delle sostanze autorizzate
In vigore dal 14 gen 2011
Elenco dell’Unione delle sostanze autorizzate
1. Solo le sostanze incluse nell’elenco dell’Unione delle sostanze autorizzate (nel seguito «l’elenco dell’Unione») di cui all’allegato I possono essere intenzionalmente utilizzate nella fabbricazione degli strati di materia plastica in materiali e oggetti di materia plastica.
2. Tale elenco dell’Unione contiene:
a)
monomeri o altre sostanze di partenza;
b)
additivi esclusi i coloranti;
c)
sostanze ausiliarie della polimerizzazione esclusi i solventi;
d)
macromolecole ottenute per fermentazione microbica.
3. L’elenco dell’Unione può essere modificato secondo la procedura di cui agli articoli da 8 a 12 del regolamento (CE) n. 1935/2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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