Art. 4

Immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica

In vigore dal 14 gen 2011
Immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica I materiali e gli oggetti di materia plastica possono essere immessi sul mercato solamente se sono: a) conformi ai requisiti pertinenti di cui all’ del regolamento (CE) n. 1935/2004 nelle condizioni d’uso previste e prevedibili; b) conformi ai requisiti in materia di etichettatura di cui all’ del regolamento (CE) n. 1935/2004; c) conformi ai requisiti in materia di rintracciabilità di cui all’ del regolamento (CE) n. 1935/2004; d) fabbricati conformemente alle buone pratiche di fabbricazione definite nel regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione (14); nonché e) conformi ai requisiti di dichiarazione e composizione di cui ai capi II, III e IV del presente regolamento.
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