Art. 4
Immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica
In vigore dal 14 gen 2011
Immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica
I materiali e gli oggetti di materia plastica possono essere immessi sul mercato solamente se sono:
a)
conformi ai requisiti pertinenti di cui all’ del regolamento (CE) n. 1935/2004 nelle condizioni d’uso previste e prevedibili;
b)
conformi ai requisiti in materia di etichettatura di cui all’ del regolamento (CE) n. 1935/2004;
c)
conformi ai requisiti in materia di rintracciabilità di cui all’ del regolamento (CE) n. 1935/2004;
d)
fabbricati conformemente alle buone pratiche di fabbricazione definite nel regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione (14); nonché
e)
conformi ai requisiti di dichiarazione e composizione di cui ai capi II, III e IV del presente regolamento.
Storico versioni
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