Art. 2
Campo di applicazione
In vigore dal 14 gen 2011
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai materiali e agli oggetti immessi sul mercato dell’UE che rientrano nelle seguenti categorie:
a)
materiali e articoli, e parti di essi, realizzati esclusivamente in materia plastica;
b)
materiali e oggetti multistrato di materia plastica tenuti insieme da adesivi o con altri mezzi;
c)
materiali e oggetti di cui alle lettere a) o b) stampati e/o rivestiti;
d)
strati di materia plastica o rivestimenti di materia plastica, che costituiscono guarnizioni di coperchi e chiusure e che con tali coperchi e chiusure formano un insieme di due o più strati di vari tipi di materiali;
e)
strati di materia plastica in materiali e oggetti multistrato multimateriali.
2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti materiali e oggetti immessi sul mercato dell’UE e destinati ad essere oggetto di altre misure specifiche:
a)
resine a scambio ionico;
b)
gomma;
c)
siliconi.
3. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni UE o nazionali applicabili agli inchiostri da stampa, agli adesivi o ai rivestimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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