Art. 2

Campo di applicazione

In vigore dal 14 gen 2011
Campo di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai materiali e agli oggetti immessi sul mercato dell’UE che rientrano nelle seguenti categorie: a) materiali e articoli, e parti di essi, realizzati esclusivamente in materia plastica; b) materiali e oggetti multistrato di materia plastica tenuti insieme da adesivi o con altri mezzi; c) materiali e oggetti di cui alle lettere a) o b) stampati e/o rivestiti; d) strati di materia plastica o rivestimenti di materia plastica, che costituiscono guarnizioni di coperchi e chiusure e che con tali coperchi e chiusure formano un insieme di due o più strati di vari tipi di materiali; e) strati di materia plastica in materiali e oggetti multistrato multimateriali. 2.   Il presente regolamento non si applica ai seguenti materiali e oggetti immessi sul mercato dell’UE e destinati ad essere oggetto di altre misure specifiche: a) resine a scambio ionico; b) gomma; c) siliconi. 3.   Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni UE o nazionali applicabili agli inchiostri da stampa, agli adesivi o ai rivestimenti.
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