Art. 15

Dichiarazione di conformità

In vigore dal 14 gen 2011
Dichiarazione di conformità 1.   Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali e gli oggetti di materia plastica, i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione nonché le sostanze destinate alla fabbricazione di detti materiali e oggetti sono accompagnati da una dichiarazione scritta secondo quanto disposto dall’ del regolamento (CE) n. 1935/2004. 2.   La dichiarazione scritta di cui al paragrafo 1 è redatta dall’operatore commerciale e contiene le informazioni previste nell’allegato IV. 3.   La dichiarazione scritta deve consentire un’identificazione agevole dei materiali, degli oggetti, dei prodotti in una fase intermedia della fabbricazione o delle sostanze per cui viene rilasciata. Deve inoltre essere rinnovata quando cambiamenti significativi a livello di composizione o fabbricazione determinino variazioni della migrazione dai materiali o dagli oggetti o quando si sia in presenza di nuovi dati scientifici.
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In sintesi

Nelle fasi di commercializzazione precedenti alla vendita al dettaglio, i materiali e gli oggetti in plastica, i semilavorati e le sostanze impiegate nella loro fabbricazione devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta di conformità. Tale documento è redatto dall'operatore commerciale e deve riportare le informazioni indicate nell'allegato IV. La dichiarazione deve consentire di identificare chiaramente i materiali, gli oggetti o le sostanze a cui si riferisce. Infine, il documento deve essere obbligatoriamente rinnovato se modifiche nella composizione o produzione provocano variazioni della migrazione, oppure se emergono nuovi dati scientifici.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire la sicurezza e la tracciabilità dei materiali plastici e delle sostanze destinate al contatto con gli alimenti lungo tutta la catena produttiva e commerciale, escludendo la vendita al dettaglio.

A chi si applica

Si applica agli operatori commerciali che intervengono nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio di materiali plastici, prodotti intermedi e sostanze di fabbricazione.

Esempio pratico

Un'azienda che produce granuli plastici destinati a diventare contenitori per alimenti vende un lotto a una ditta trasformatrice. Insieme alla merce, l'azienda fornitrice deve allegare la dichiarazione di conformità redatta per permettere l'identificazione delle sostanze fornite. Qualora l'azienda cambi la formula chimica variando i parametri di migrazione, dovrà emettere una dichiarazione rinnovata.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per l'operatore commerciale di redigere e allegare una dichiarazione scritta contenente le informazioni dell'allegato IV, idonea a identificare i materiali, gli oggetti, i prodotti intermedi o le sostanze, e obbligo di rinnovarla in caso di cambiamenti di fabbricazione/composizione che incidano sulla migrazione o a seguito di nuovi dati scientifici.

Domande frequenti

La dichiarazione di conformità è obbligatoria anche per la vendita al dettaglio?No, l'obbligo di allegare la dichiarazione scritta si applica esclusivamente nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio.
Chi ha il compito di redigere la dichiarazione scritta?La dichiarazione di conformità è redatta dall'operatore commerciale e deve contenere le informazioni specificate nell'allegato IV.
Quando deve essere rinnovata la dichiarazione di conformità?Deve essere rinnovata in caso di cambiamenti significativi di composizione o fabbricazione che determinino variazioni della migrazione, oppure in presenza di nuovi dati scientifici.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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