Art. 15
Dichiarazione di conformità
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Dichiarazione di conformità
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Nelle fasi di commercializzazione precedenti alla vendita al dettaglio, i materiali e gli oggetti in plastica, i semilavorati e le sostanze impiegate nella loro fabbricazione devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta di conformità. Tale documento è redatto dall'operatore commerciale e deve riportare le informazioni indicate nell'allegato IV. La dichiarazione deve consentire di identificare chiaramente i materiali, gli oggetti o le sostanze a cui si riferisce. Infine, il documento deve essere obbligatoriamente rinnovato se modifiche nella composizione o produzione provocano variazioni della migrazione, oppure se emergono nuovi dati scientifici.
La norma mira a garantire la sicurezza e la tracciabilità dei materiali plastici e delle sostanze destinate al contatto con gli alimenti lungo tutta la catena produttiva e commerciale, escludendo la vendita al dettaglio.
Si applica agli operatori commerciali che intervengono nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio di materiali plastici, prodotti intermedi e sostanze di fabbricazione.
Un'azienda che produce granuli plastici destinati a diventare contenitori per alimenti vende un lotto a una ditta trasformatrice. Insieme alla merce, l'azienda fornitrice deve allegare la dichiarazione di conformità redatta per permettere l'identificazione delle sostanze fornite. Qualora l'azienda cambi la formula chimica variando i parametri di migrazione, dovrà emettere una dichiarazione rinnovata.
Obbligo per l'operatore commerciale di redigere e allegare una dichiarazione scritta contenente le informazioni dell'allegato IV, idonea a identificare i materiali, gli oggetti, i prodotti intermedi o le sostanze, e obbligo di rinnovarla in caso di cambiamenti di fabbricazione/composizione che incidano sulla migrazione o a seguito di nuovi dati scientifici.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.