Art. 4
In vigore dal 22 dic 2010
1. Tutte le domande di titoli di importazione nell’ambito dei contingenti di cui all’ sono accompagnate da un certificato di autenticità emesso dalle autorità del paese esportatore figurante nell’elenco dell’allegato II, in cui si attesta che le merci sono originarie di tale paese e corrispondono alla definizione fornita, a seconda dei casi, nell’allegato III dell’accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con la Croazia, nell’allegato III dell’accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, nell’allegato II dell’accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con il Montenegro, nell’allegato II dell’accordo interinale con la Bosnia-Erzegovina o nell’allegato II dell’accordo interinale con la Serbia.
2. Il certificato di autenticità si compone di un originale e di due copie, da stampare e compilare in una delle lingue ufficiali dell’Unione secondo il pertinente modello riportato negli allegati da III a VII per i paesi esportatori interessati. Può inoltre essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.
Le autorità competenti dello Stato membro in cui è presentata la domanda di titolo di importazione possono chiedere una traduzione del certificato.
3. L’originale e le copie del certificato di autenticità possono essere scritte a macchina o a mano. In quest’ultimo caso sono compilati in stampatello, utilizzando inchiostro nero.
Il formato del certificato è di 210 × 297 mm. La carta utilizzata ha un peso minimo di 40 g/m2. L’originale è bianco, la prima copia è rosa e la seconda copia gialla.
4. Ogni certificato è contrassegnato da un numero di serie, seguito dal nome del paese emittente.
Le copie recano lo stesso numero di serie e lo stesso nome dell’originale.
5. Il certificato è valido solo se debitamente vistato da uno degli organismi emittenti elencati nell’allegato II.
6. Il certificato si considera correttamente vistato se indica il luogo e la data di emissione e se reca il timbro dell’organismo emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.
Storico versioni
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