Art. 3
In vigore dal 22 dic 2010
1. Nella casella 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso è indicato il paese d’origine ed è contrassegnata con una crocetta la menzione «sì». I titoli vincolano all’importazione dal paese indicato.
La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell’allegato I.
2. L’originale e una copia del certificato di autenticità, redatto in conformità all’, sono presentati all’autorità competente insieme alla domanda del primo titolo di importazione facente riferimento al suddetto certificato.
Il certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo in esso indicato. Se per un unico certificato sono rilasciati più titoli di importazione, l’autorità competente:
a)
annota a tergo del certificato di autenticità il quantitativo imputato;
b)
si accerta che i titoli di importazione rilasciati con riferimento a tale certificato siano emessi lo stesso giorno.
3. L’autorità competente può emettere titoli di importazione soltanto dopo avere verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nelle comunicazioni settimanali relative alle importazioni di cui trattasi. Il titolo è emesso immediatamente dopo tale verifica.
Storico versioni
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