Art. 8

In vigore dal 22 dic 2010
1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) entro il 28 febbraio dell’anno successivo, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con indicazione «nulla», per i quali sono stati emessi titoli di importazione nel precedente periodo contingentale; b) entro il 30 aprile dell’anno successivo, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con indicazione «nulla», che sono oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi annotati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati emessi. 2.   Entro il 30 aprile dell’anno successivo gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel precedente periodo contingentale di importazione. 3.   Le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono effettuate in conformità agli allegati VIII, IX e X del presente regolamento e utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.
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