Art. 8

Accesso alla domanda

In vigore dal 7 dic 2010
Accesso alla domanda Su richiesta di una parte interessata, lo Stato membro relatore mette a disposizione la domanda, ad eccezione delle informazione per le quali è stato richiesto un trattamento riservato, giustificato ai sensi dell’ della direttiva 91/114/CEE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:1141:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo