Art. 7

Contatti precedenti il deposito dei fascicoli

In vigore dal 7 dic 2010
Contatti precedenti il deposito dei fascicoli Se una domanda risponde ai requisiti di cui agli , il richiedente può chiedere di incontrare i rappresentati dello Stato membro relatore e dello Stato membro correlatore per discutere la dichiarazione di aggiornamento. Se richiesti, i contatti hanno luogo prima del deposito dei fascicoli supplementari di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:1141:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo