Art. 7
Contatti precedenti il deposito dei fascicoli
In vigore dal 7 dic 2010
Contatti precedenti il deposito dei fascicoli
Se una domanda risponde ai requisiti di cui agli , il richiedente può chiedere di incontrare i rappresentati dello Stato membro relatore e dello Stato membro correlatore per discutere la dichiarazione di aggiornamento. Se richiesti, i contatti hanno luogo prima del deposito dei fascicoli supplementari di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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