Art. 27
Cooperazione tra gli organismi preposti all’esecuzione
In vigore dal 24 nov 2010
Cooperazione tra gli organismi preposti all’esecuzione
Gli organismi nazionali di cui all’, paragrafo 1, si scambiano informazioni sulle loro rispettive attività e sui principi e sulle prassi decisionali nella misura necessaria per un’applicazione coerente del presente regolamento. La Commissione li assiste in tale compito.
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