Art. 26
Relazione sull’esecuzione del presente regolamento
In vigore dal 24 nov 2010
Relazione sull’esecuzione del presente regolamento
Entro il 1o giugno 2015 e ogni due anni successivi a tale data, gli organismi preposti all’esecuzione designati ai sensi dell’ pubblicano una relazione sull’attività dei due anni civili precedenti, che contiene in particolare una descrizione delle azioni attuate per applicare le disposizioni del presente regolamento, dati sulle sanzioni applicate e statistiche relative ai reclami e alle sanzioni stesse.
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