Art. 25
Organismi nazionali preposti all’esecuzione
In vigore dal 24 nov 2010
Organismi nazionali preposti all’esecuzione
1. Ogni Stato membro designa uno o più organismi, nuovi o esistenti, responsabili dell’esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda i servizi passeggeri e le crociere da porti situati nel proprio territorio e i servizi passeggeri provenienti da un paese terzo verso tali porti. Ogni organismo adotta i provvedimenti necessari per garantire il rispetto del presente regolamento.
Per quanto riguarda l’organizzazione, le decisioni di finanziamento, la struttura giuridica e il processo decisionale, ogni organismo è indipendente da interessi commerciali.
2. Gli Stati membri informano la Commissione dell’organismo o degli organismi designati a norma del presente articolo.
3. Ogni passeggero può presentare un reclamo, conformemente alla legislazione nazionale, all’organismo competente designato a norma del paragrafo 1 o a qualsiasi altro organismo competente designato da uno Stato membro, in merito a presunte infrazioni al presente regolamento. Ogni organismo competente fornisce ai passeggeri una risposta motivata al loro reclamo entro un termine ragionevole.
Uno Stato membro può decidere:
a)
che in un primo tempo il passeggero trasmetta il reclamo di cui al presente regolamento al vettore o all’operatore del terminale; e/o
b)
che l’organismo nazionale preposto all’esecuzione o altro organismo competente designato dagli Stati membri funga da organo di appello per reclami irrisolti ai sensi dell’.
4. Gli Stati membri che hanno scelto di esonerare taluni servizi ai sensi dell’, paragrafo 4, garantiscono che vi sia un meccanismo simile ai fini della tutela dei diritti dei passeggeri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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