Art. 28
Sanzioni
In vigore dal 24 nov 2010
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 18 dicembre 2012 e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica.
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