Art. 13
Norme di qualità per l’assistenza
In vigore dal 24 nov 2010
Norme di qualità per l’assistenza
1. Gli operatori dei terminali e i vettori che gestiscono terminali portuali o servizi passeggeri che contano complessivamente più di 100 000 movimenti passeggeri commerciali nell’anno d’esercizio precedente fissano, nelle rispettive aree di competenza, le norme di qualità per l’assistenza di cui agli allegati II e III e, se opportuno attraverso le loro organizzazioni, stabiliscono le risorse necessarie per rispettare tali norme, in collaborazione con le organizzazioni che rappresentano i passeggeri con disabilità o i passeggeri a mobilità ridotta.
2. Nel fissare dette norme di qualità, si tiene pienamente conto delle politiche e dei codici di condotta riconosciuti a livello internazionale riguardanti l’agevolazione del trasporto di persone con disabilità o di persone a mobilità ridotta, in particolare la raccomandazione dell’IMO e la gestione di navi da passeggeri al fine di rispondere alle necessità degli anziani e dei disabili.
3. Le norme di qualità di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione del pubblico dagli operatori dei terminali e dai vettori fisicamente o su internet in formati accessibili e nelle stesse lingue in cui l’informazione è normalmente fornita a tutti i passeggeri.
Storico versioni
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