Art. 11
Condizioni alle quali è fornita l’assistenza
In vigore dal 24 nov 2010
Condizioni alle quali è fornita l’assistenza
1. I vettori e gli operatori dei terminali, nelle rispettive aree di competenza, forniscono alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta l’assistenza di cui all’, a condizione che:
a)
il vettore o l’operatore del terminale è informato, con ogni mezzo disponibile, anche per via elettronica o via SMS, della necessità di assistenza della persona almeno quarantotto ore prima che l’assistenza stessa si renda necessaria, a meno che il passeggero e il vettore o l’operatore del terminale non concordino un periodo più breve; e
b)
la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta si presenta personalmente al porto o nel luogo convenuto come indicato nell’, paragrafo 3:
i)
a un orario stabilito per iscritto dal vettore a condizione che non preceda di oltre sessanta minuti l’orario d’imbarco pubblicato, o
ii)
qualora non sia stato stabilito un orario d’imbarco, almeno sessanta minuti prima dell’orario di partenza pubblicato, a meno che il passeggero e il vettore o l’operatore del terminale non concordino un periodo più breve.
2. Oltre a quanto disposto dal paragrafo 1, le persone con disabilità o le persone a mobilità ridotta notificano al vettore, al momento della prenotazione o dell’acquisto anticipato del biglietto, le loro esigenze specifiche per la sistemazione, il posto a sedere, i servizi richiesti o la necessità di trasportare apparecchi medici purché tali esigenze o necessità siano note in tale momento.
3. La notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2 può sempre essere trasmessa all’agente di viaggio o all’operatore turistico dal quale è stato acquistato il biglietto. Qualora il biglietto consenta viaggi multipli, è sufficiente una sola notifica, purché sia fornita un’adeguata informazione sugli orari dei viaggi successivi. Il passeggero riceve la conferma dell’avvenuta notifica della necessità di assistenza secondo quanto previsto in conformità del paragrafo 1, lettera a), e del paragrafo 2.
4. Qualora non siano effettuate notifiche ai sensi del paragrafo 1, lettera a), e del paragrafo 2, i vettori e gli operatori dei terminali compiono comunque ogni sforzo ragionevole per garantire che l’assistenza sia fornita in modo tale che la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta possa imbarcarsi, sbarcare e viaggiare sulla nave.
5. Se una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta è accompagnata da un cane da assistenza riconosciuto, quest’ultimo è sistemato insieme alla persona in questione, a condizione che sia fornita notifica al vettore, all’agente di viaggio o all’operatore turistico in conformità delle norme nazionali applicabili in materia di trasporto di cani da assistenza riconosciuti a bordo di navi da passeggeri, se tali norme esistono.
Storico versioni
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