Art. 10
Diritto all’assistenza nei porti e a bordo delle navi
In vigore dal 24 nov 2010
Diritto all’assistenza nei porti e a bordo delle navi
Fatte salve le condizioni d’accesso di cui all’, paragrafo 1, i vettori e gli operatori turistici, nelle rispettive aree di competenza, forniscono gratuitamente alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta l’assistenza di cui agli allegati II e III nei porti, anche durante l’imbarco e lo sbarco, e a bordo delle navi. L’assistenza va adattata, se possibile, alle esigenze individuali della persona con disabilità o della persona a mobilità ridotta.
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