Art. 12
Ricevimento delle notifiche e designazione dei punti d’incontro
In vigore dal 24 nov 2010
Ricevimento delle notifiche e designazione dei punti d’incontro
1. I vettori, gli operatori dei terminali, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici adottano tutte le misure necessarie per agevolare la richiesta e il ricevimento delle notifiche conformemente all’, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2. Tale obbligo si applica a tutti i loro punti vendita, comprese le vendite telefoniche o su internet.
2. Se gli agenti di viaggio o gli operatori turistici ricevono la notifica di cui al paragrafo 1, trasmettono senza indugio, nel normale orario di lavoro, l’informazione al vettore o all’operatore del terminale.
3. I vettori e gli operatori dei terminali designano un punto all’interno o all’esterno del terminale portuale presso cui le persone con disabilità o le persone a mobilità ridotta possono annunciare il proprio arrivo e chiedere assistenza. Tale punto è chiaramente segnalato e offre informazioni di base riguardo al terminale portuale e all’assistenza fornita in formati accessibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:1177:oj#art-12