Art. 15
Risarcimento per le attrezzature per la mobilità o altre attrezzature specifiche
In vigore dal 24 nov 2010
Risarcimento per le attrezzature per la mobilità o altre attrezzature specifiche
1. Il vettore e l’operatore del terminale sono responsabili del danno derivante dalla perdita o dal danneggiamento di attrezzature per la mobilità o altre attrezzature specifiche, usate da persone con disabilità o da persone a mobilità ridotta, se l’evento dannoso è imputabile a colpa o negligenza del vettore o dell’operatore del terminale. La colpa o la negligenza del vettore si presume quando i danni sono stati causati da un incidente marittimo.
2. Il risarcimento di cui al paragrafo 1 corrisponde al valore di sostituzione dell’attrezzatura in questione o, se del caso, ai costi di riparazione.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano laddove si applichi l’ del regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (10).
4. Va inoltre compiuto ogni sforzo per fornire rapidamente un’attrezzatura temporanea sostitutiva, che rappresenta un’alternativa adeguata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:1177:oj#art-15