Art. 33

Relazioni internazionali

In vigore dal 24 nov 2010
Relazioni internazionali 1.   Fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell’Unione, l’Autorità può stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi competenti. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l’Unione e gli Stati membri, né impediscono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con tali paesi terzi. 2.   L’Autorità fornisce assistenza nell’elaborazione delle decisioni in materia di equivalenza dei regimi di vigilanza dei paesi terzi conformemente agli atti di cui all’, paragrafo 2. 3.   Nella relazione di cui all’, paragrafo 5, l’Autorità presenta gli accordi amministrativi concordati con organizzazioni internazionali o amministrazioni di paesi terzi e l’assistenza fornita nella preparazione delle decisioni in materia di equivalenza.
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