Art. 31
Funzione di coordinamento
In vigore dal 24 nov 2010
Funzione di coordinamento
L’Autorità esercita una funzione di coordinamento generale tra le autorità competenti, in particolare nei casi in cui gli sviluppi negativi potrebbero compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario nell’Unione.
L’Autorità promuove la risposta coordinata dell’Unione, in particolare:
a)
facilitando lo scambio di informazioni tra le autorità competenti;
b)
determinando la portata e, ove possibile e appropriato, verificando l’affidabilità delle informazioni che dovrebbero essere messe a disposizione di tutte le autorità competenti interessate;
c)
fatto salvo l’, svolgendo una mediazione non vincolante su richiesta delle autorità competenti o di propria iniziativa;
d)
informando senza indugio il CERS di ogni potenziale situazione di emergenza;
e)
adottando tutte le misure opportune in caso di sviluppi che possano compromettere il funzionamento dei mercati finanziari, al fine di facilitare il coordinamento delle misure adottate dalle pertinenti autorità competenti;
f)
centralizzando le informazioni ricevute, a norma degli , dalle autorità competenti in conseguenza degli obblighi regolamentari di informativa a carico dei partecipanti ai mercati finanziari attivi in più di uno Stato membro. L’Autorità condivide tali informazioni con le altre autorità competenti interessate.
Storico versioni
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