Art. 32
Valutazione degli sviluppi del mercato
In vigore dal 24 nov 2010
Valutazione degli sviluppi del mercato
1. L’Autorità sorveglia e valuta gli sviluppi di mercato nella sua area di competenza e, se necessario, informa l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il CERS, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle pertinenti tendenze microprudenziali, sui rischi potenziali e sulle vulnerabilità. L’Autorità include nelle sue valutazioni un’analisi economica dei mercati in cui operano i partecipanti ai mercati finanziari nonché una valutazione dell’impatto che il potenziale andamento del mercato può esercitare su tali partecipanti ai mercati finanziari.
2. In cooperazione con il CERS, l’Autorità avvia e coordina le valutazioni in tutta l’Unione sulla resilienza di partecipanti ai mercati finanziari agli sviluppi negativi dei mercati. A tale scopo, elabora gli elementi seguenti, che dovranno essere applicati dalle autorità competenti:
a)
metodologie comuni per valutare l’effetto di scenari economici sulla situazione finanziaria di un partecipante ai mercati finanziari;
b)
strategie comuni di comunicazione dei risultati di tali valutazioni sulla resilienza dei partecipanti ai mercati finanziari;
c)
metodologie comuni per valutare gli effetti di particolari prodotti o processi di distribuzione sulla situazione finanziaria di un determinato partecipante ai mercati finanziari e sugli investitori e sull’informazione dei clienti.
3. Fatti salvi i compiti del CERS definiti nel regolamento (UE) n. 1092/2010, l’Autorità fornisce, almeno una volta all’anno ed eventualmente con maggiore frequenza, valutazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS in merito alle tendenze, ai rischi potenziali e alle vulnerabilità nel settore di competenza.
Tali valutazioni dell’Autorità comprendono una classificazione dei principali rischi e vulnerabilità e raccomandano, ove necessario, misure preventive o correttive.
4. L’Autorità assicura una copertura adeguata degli sviluppi, dei rischi e delle vulnerabilità intersettoriali, cooperando strettamente con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e con l’Autorità europea di vigilanza(Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) tramite il comitato congiunto.
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