Art. 34
Altri compiti
In vigore dal 24 nov 2010
Altri compiti
1. Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l’Autorità può fornire pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su tutte le questioni connesse con la sua area di competenza.
2. Per quanto riguarda la valutazione prudenziale di fusioni e acquisizioni che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE, come modificata dalla direttiva 2007/44/CE, e che, secondo tale direttiva, richiedono consultazioni tra autorità competenti di due o più Stati membri, l’Autorità può, su richiesta di una delle autorità competenti interessate, emanare e pubblicare un parere su una valutazione prudenziale, tranne in relazione ai criteri di cui all’articolo 10 ter, lettera e), della direttiva 2004/39/CE. Il parere è emanato senza indugio e in ogni caso prima della scadenza del termine per la valutazione in conformità della direttiva 2004/39/CE, come modificata dalla direttiva 2007/44/CE. Si applica l’ in relazione ai quali l’Autorità può emanare un parere.
Storico versioni
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