Art. 24
Capacità costante di reagire ai rischi sistemici
In vigore dal 24 nov 2010
Capacità costante di reagire ai rischi sistemici
1. L’Autorità si assicura di avere la capacità specialistica e costante per reagire efficacemente alla materializzazione dei rischi sistemici di cui agli , in particolare riguardo alle istituzioni che comportano un rischio sistemico.
2. L’Autorità esegue i compiti ad essa conferiti nel presente regolamento e nella normativa di cui all’, paragrafo 2, e contribuisce a garantire un regime coerente e coordinato per la gestione e la risoluzione delle crisi nell’Unione.
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