Art. 24

Capacità costante di reagire ai rischi sistemici

In vigore dal 24 nov 2010
Capacità costante di reagire ai rischi sistemici 1.   L’Autorità si assicura di avere la capacità specialistica e costante per reagire efficacemente alla materializzazione dei rischi sistemici di cui agli , in particolare riguardo alle istituzioni che comportano un rischio sistemico. 2.   L’Autorità esegue i compiti ad essa conferiti nel presente regolamento e nella normativa di cui all’, paragrafo 2, e contribuisce a garantire un regime coerente e coordinato per la gestione e la risoluzione delle crisi nell’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:1094:oj#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Capacità costante di reagire ai rischi sistemici (Art. 24 Regolamento (UE) 2010/1094) — Testo vigente | Portale Normativo