Art. 24 · Capacità costante di reagire ai rischi sistemici

Art. 24

Capacità costante di reagire ai rischi sistemici

In vigore dal 24 nov 2010
Capacità costante di reagire ai rischi sistemici 1.   L’Autorità si assicura di avere la capacità specialistica e costante per reagire efficacemente alla materializzazione dei rischi sistemici di cui agli , in particolare riguardo alle istituzioni che comportano un rischio sistemico. 2.   L’Autorità esegue i compiti ad essa conferiti nel presente regolamento e nella normativa di cui all’, paragrafo 2, e contribuisce a garantire un regime coerente e coordinato per la gestione e la risoluzione delle crisi nell’Unione.
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