Art. 23
Individuazione e misurazione del rischio sistemico
In vigore dal 24 nov 2010
Individuazione e misurazione del rischio sistemico
1. Di concerto con il CERS, l’Autorità elabora criteri per l’individuazione e la misurazione del rischio sistemico e un sistema adeguato di prove di stress che prevede una valutazione del potenziale rischio sistemico che potrebbero comportare gli istituti finanziari in situazioni di stress.
L’Autorità elabora inoltre un sistema adeguato di prove di stress per contribuire ad individuare gli istituti finanziari che potrebbero comportare un rischio sistemico. Tali istituti sono soggetti a una vigilanza rafforzata e, ove necessario, alle procedure di risanamento e di risoluzione delle crisi di cui all’.
2. L’Autorità tiene pienamente conto dei pertinenti approcci a livello internazionale nell’elaborare i criteri di individuazione e misurazione del rischio sistemico che possono comportare gli istituti di assicurazione, riassicurazione e pensionistici aziendali e professionali, tra cui quelli stabiliti dal Consiglio per la stabilità finanziaria, dal Fondo monetario internazionale, dall’Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni e dalla Banca dei regolamenti internazionali.
Storico versioni
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