Art. 65

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 24 nov 2010
Disposizioni finanziarie Le disposizioni finanziarie applicabili all’Autorità sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Tali disposizioni possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, sul regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (41), solo se lo richiedono le esigenze operative specifiche dell’Autorità e unicamente previo accordo della Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:1093:oj#art-65

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo