Art. 64
Esecuzione e controllo del bilancio
In vigore dal 24 nov 2010
Esecuzione e controllo del bilancio
1. Il direttore esecutivo esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell’Autorità.
2. Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, il contabile dell’Autorità trasmette i conti provvisori, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile dell’Autorità trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio anche ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell’esercizio successivo.
Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell’articolo 128 del regolamento finanziario.
3. Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell’Autorità, conformemente all’articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell’Autorità sotto la propria responsabilità e li trasmette, ai fini dell’acquisizione del parere, al consiglio di amministrazione.
4. Il consiglio di amministrazione emana un parere sui conti definitivi dell’Autorità.
5. Entro il 1o luglio successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
6. I conti definitivi sono pubblicati.
7. Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest’ultima, con copia al consiglio di amministrazione e alla Commissione.
8. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo, come previsto all’articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario, ogni informazione necessaria per la corretta applicazione della procedura di discarico per l’esercizio finanziario in questione.
9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico, entro il 15 maggio dell’anno N + 2, all’Autorità sull’esecuzione del bilancio, che comprende le entrate provenienti dal bilancio generale dell’Unione europea e delle competenti autorità, dell’esercizio finanziario N.
Storico versioni
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