Art. 63

Elaborazione del bilancio

In vigore dal 24 nov 2010
Elaborazione del bilancio 1.   Entro il 15 febbraio di ogni anno, il direttore esecutivo redige un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese per l’esercizio successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione e al consiglio delle autorità di vigilanza, unitamente alla tabella dell’organico. Ogni anno, il consiglio delle autorità di vigilanza elabora, sulla base del progetto redatto dal direttore esecutivo e approvato dal consiglio di amministrazione, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Autorità per l’esercizio successivo. Questo stato di previsione, che include un progetto di tabella dell’organico, è trasmesso dal consiglio delle autorità di vigilanza alla Commissione entro il 31 marzo. Prima dell’adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal direttore esecutivo è approvato dal consiglio di amministrazione. 2.   Lo stato di previsione è trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (in prosieguo, congiuntamente: l’ «autorità di bilancio») unitamente al progetto di bilancio dell’Unione europea. 3.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio dell’Unione europea le previsioni che ritiene necessarie relativamente all’organico e all’importo della sovvenzione a carico del bilancio generale dell’Unione europea, conformemente agli articoli 313 e 314 TFUE. 4.   L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico dell’Autorità. L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all’Autorità. 5.   Il bilancio dell’Autorità è adottato dal consiglio delle autorità di vigilanza. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti. 6.   Il consiglio di amministrazione notifica senza indugio all’autorità di bilancio che intende attuare un progetto che può avere implicazioni finanziarie significative per il finanziamento del suo bilancio, in particolare per quanto riguarda i progetti in campo immobiliare, quali la locazione o l’acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione. Qualora un ramo dell’autorità di bilancio intenda emanare un parere, esso informa l’Autorità della sua intenzione, entro due settimane dal ricevimento delle informazioni sul progetto. In assenza di risposta, l’Autorità può procedere con l’operazione prevista. 7.   Per il primo anno di funzionamento dell’Autorità, che si conclude il 31 dicembre 2011, il finanziamento dell’Autorità da parte dell’Unione è subordinato a un accordo dell’autorità di bilancio, secondo quanto indicato al punto 47 dell’accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.
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