Art. 66
Misure antifrode
In vigore dal 24 nov 2010
Misure antifrode
1. Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altre attività illecite, all’Autorità si applica senza restrizioni il regolamento (CE) n. 1073/1999.
2. L’Autorità aderisce all’accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall’OLAF e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell’Autorità.
3. Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che, se necessario, la Corte dei conti e l’OLAF possono effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell’Autorità e presso gli agenti responsabili della loro allocazione.
Storico versioni
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