Art. 9

Informazioni supplementari che devono essere fornite dai costruttori

In vigore dal 10 nov 2010
Informazioni supplementari che devono essere fornite dai costruttori 1.   Ai fini della notifica di cui all’, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009, al più tardi entro il 31 maggio di ogni anno i costruttori comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo del referente a cui indirizzare la notifica. Qualora le informazioni fornite a questo riguardo dovessero subire modifiche, il costruttore ne informa tempestivamente la Commissione. I nuovi costruttori che entrano nel mercato comunicano tempestivamente alla Commissione i dati relativi ai loro referenti. 2.   Qualora un gruppo di costruttori collegati costituisca un raggruppamento, fornisce alla Commissione prova del collegamento tra i vari membri del gruppo secondo i criteri di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009 per consentire di determinare l’applicabilità dell’, paragrafo 6, di detto regolamento.
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