Art. 8
Elenco dei costruttori
In vigore dal 10 nov 2010
Elenco dei costruttori
1. Entro il 15 dicembre 2010 i costruttori notificano alla Commissione:
a)
i nomi che indicano, o intendono indicare, sui certificati di conformità;
b)
la prima parte del numero di identificazione del veicolo come specificato nella direttiva 76/114/CEE che indicano, o intendono indicare, sui certificati di conformità.
Essi notificano tempestivamente alla Commissione eventuali modifiche relative alle informazioni di cui alle lettere a) e b). I nuovi costruttori che entrano nel mercato notificano tempestivamente alla Commissione i dati di cui al primo comma.
2. Quando completa i dati di monitoraggio aggregati e i dati di monitoraggio dettagliati, l’autorità competente utilizza i nomi dei costruttori tratti dall’elenco che la Commissione stilerà sulla base dei nomi notificati ai sensi del paragrafo 1. Tale elenco sarà pubblicato su Internet il 31 dicembre 2010 e successivamente aggiornato a intervalli regolari.
3. Qualora il nome di un costruttore non sia incluso nell’elenco, per completare i dati di monitoraggio aggregati e i dati di monitoraggio dettagliati l’autorità competente utilizza il nome indicato sul certificato di conformità o nella documentazione relativa all’omologazione.
Storico versioni
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