Art. 8

Elenco dei costruttori

In vigore dal 10 nov 2010
Elenco dei costruttori 1.   Entro il 15 dicembre 2010 i costruttori notificano alla Commissione: a) i nomi che indicano, o intendono indicare, sui certificati di conformità; b) la prima parte del numero di identificazione del veicolo come specificato nella direttiva 76/114/CEE che indicano, o intendono indicare, sui certificati di conformità. Essi notificano tempestivamente alla Commissione eventuali modifiche relative alle informazioni di cui alle lettere a) e b). I nuovi costruttori che entrano nel mercato notificano tempestivamente alla Commissione i dati di cui al primo comma. 2.   Quando completa i dati di monitoraggio aggregati e i dati di monitoraggio dettagliati, l’autorità competente utilizza i nomi dei costruttori tratti dall’elenco che la Commissione stilerà sulla base dei nomi notificati ai sensi del paragrafo 1. Tale elenco sarà pubblicato su Internet il 31 dicembre 2010 e successivamente aggiornato a intervalli regolari. 3.   Qualora il nome di un costruttore non sia incluso nell’elenco, per completare i dati di monitoraggio aggregati e i dati di monitoraggio dettagliati l’autorità competente utilizza il nome indicato sul certificato di conformità o nella documentazione relativa all’omologazione.
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