Art. 6

Comunicazione delle stazioni di servizio che erogano carburante contenente etanolo (E85)

In vigore dal 10 nov 2010
Comunicazione delle stazioni di servizio che erogano carburante contenente etanolo (E85) 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni relative alla percentuale di stazioni di servizio presenti sul proprio territorio che erogano carburante contenente etanolo (E85) e che rispettano i criteri di sostenibilità per i biocarburanti di cui all’articolo 17 della direttiva 2009/28/CE e all’articolo 7 ter della direttiva 98/70/CE. Le informazioni devono essere inviate elettronicamente, insieme ai dati di monitoraggio aggregati. La percentuale di stazioni di servizio è indicata a intervalli di almeno il 5 %, arrotondando il valore al limite inferiore dell’intervallo. 2.   Se la percentuale di stazioni di servizio che erogano carburante contenente etanolo (E85) supera il 30 %, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero totale di stazioni di servizio che erogano carburante contenente etanolo (E85) secondo le stesse modalità in cui erogano altri idrocarburi liquidi e che soddisfano i criteri di sostenibilità di cui al paragrafo 1. 3.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono inviate alla Commissione entro il 28 febbraio di ogni anno. Se la Commissione non ha sollevato obiezioni entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la riduzione di cui all’ del regolamento (CE) n. 443/2009 è di applicazione.
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