Art. 7

Veicoli non coperti da omologazione CE

In vigore dal 10 nov 2010
Veicoli non coperti da omologazione CE 1.   Se le autovetture sono soggette a omologazione nazionale di piccole serie, conformemente all’articolo 23 della direttiva 2007/46/CE, o ad omologazioni individuali, conformemente all’articolo 24 della stessa direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di autovetture di questo tipo immatricolate rispettivamente nel proprio territorio. 2.   Quando completa i dati di monitoraggio aggregati l’autorità competente riporta, anziché il nome del costruttore, una delle seguenti diciture: a) «AA-IVA», per la comunicazione di tipi di veicoli omologati individualmente; b) «AA-NSS», per la comunicazione di tipi di veicoli omologati a livello nazionale in piccole serie. Gli Stati membri possono anche completare i dati di monitoraggio dettagliati per questi veicoli; in tal caso, utilizzano le denominazioni di cui alle lettere a) e b).
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Veicoli non coperti da omologazione CE (Art. 7 Regolamento (UE) 2010/1014) — Testo vigente | Portale Normativo