Art. 3
Fonti dei dati
In vigore dal 10 nov 2010
Fonti dei dati
1. I dati utilizzati da ciascuno Stato membro per preparare i dati di monitoraggio aggregati e i dati di monitoraggio dettagliati devono essere basati, indipendentemente dalla loro fonte, sulle informazioni contenute nel certificato di conformità della relativa autovettura o sulla documentazione relativa all’omologazione che contiene le informazioni indicate negli allegati III e VIII della direttiva 2007/46/CE come specificato nella tabella di cui all’allegato I del presente regolamento.
2. Il parametro «numero totale di nuove immatricolazioni» nei dati di monitoraggio dettagliati è determinato sulla base del numero totale di dati relativi alle immatricolazioni creati ogni anno in relazione a un singolo veicolo.
3. Se sul certificato di conformità o nella documentazione relativa all’omologazione compare più di un nome di costruttore, lo Stato membro comunica il nome del costruttore del veicolo base.
4. I valori relativi alle emissioni di CO2 da comunicare in corrispondenza del parametro «Emissioni specifiche di CO2» nei dati di monitoraggio dettagliati devono essere tratti dalla voce «misto» del certificato di conformità o della documentazione relativa all’omologazione, tranne nei casi ai quali si applica la voce «ponderato, misto».
5. Per la comunicazione dei dati di monitoraggio dettagliati relativi ai veicoli a combustibile alternativo, l’autorità competente indica il tipo di carburante e il modo di combustione, come indicato nell’allegato I del presente regolamento.
6. In caso di veicoli bicarburante a gas o di veicoli policarburante all’etanolo, l’autorità competente comunica i seguenti valori relativi alle emissioni di CO2 in corrispondenza del parametro «Emissioni specifiche di CO2 (g/km)» nei dati di monitoraggio dettagliati:
a)
per i veicoli bicarburante a gas che fanno uso di benzina e gas, il valore delle emissioni di CO2 per il gas di petrolio liquefatto (GPL) o il gas naturale (GN) in conformità all’allegato II, parte A, punto 2, del regolamento (CE) n. 443/2009;
b)
per i veicoli policarburante all’etanolo che fanno uso di benzina e di carburante contenente etanolo (E85) di cui all’ del regolamento (CE) n. 443/2009, il valore delle emissioni di CO2 per la benzina.
Nei casi di cui alla lettera b), gli Stati membri comunicano il valore relativo alla benzina anche se non sono soddisfatte le condizioni per una riduzione ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 443/2009. Gli Stati membri possono però comunicare anche il valore relativo al carburante contenente etanolo (E85).
7. Se il veicolo è dotato di assali di larghezze diverse, gli Stati membri comunicano la larghezza massima dell’assale alla voce «Impronta — carreggiata (mm)» nei dati di monitoraggio dettagliati.
8. Se i dati di monitoraggio aggregati e i dati di monitoraggio dettagliati sono tratti dalla documentazione relativa all’omologazione, e se tali dati contengono intervalli di valori, gli Stati membri assicurano che i dati comunicati garantiscano una precisione adeguata e siano conformi ai dati contenuti nel certificato di conformità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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