Art. 1
Definizioni
In vigore dal 10 nov 2010
Definizioni
Oltre alle definizioni di cui agli del regolamento (CE) n. 443/2009, si applicano le definizioni seguenti:
1) «documentazione relativa all’omologazione»: i documenti che contengono i dati di cui alla terza colonna della tabella riportata nell’allegato I del presente regolamento;
2) «dati di monitoraggio aggregati»: i dati aggregati di cui alla parte C, prima tabella, dell’allegato II al regolamento (CE) n. 443/2009;
3) «dati di monitoraggio dettagliati»: i dati dettagliati di cui alla parte C, seconda tabella, dell’allegato II al regolamento (CE) n. 443/2009, ripartiti in base a costruttore e serie di veicoli per tipo, variante e versione;
4) «veicolo base»: veicolo che corrisponde alla definizione di cui all’, paragrafo 18, della direttiva 2007/46/CE;
5) «veicolo bicarburante a gas» e «veicolo policarburante a etanolo»: veicoli che corrispondono alle definizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 692/2008 Commissione (6).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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