Art. 2

Comunicazione dei dati

In vigore dal 10 nov 2010
Comunicazione dei dati I dati di monitoraggio aggregati, nonché i dati dettagliati relativi al monitoraggio, sono comunicati dagli Stati membri mediante trasferimento elettronico al deposito centrale (Central Data Repository) gestito dall’Agenzia europea dell’ambiente. Gli Stati membri informano la Commissione quando i dati sono trasmessi.
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