Art. 4
Tariffa per le proposte di classificazione e di etichettatura armonizzate di una sostanza
In vigore dal 21 mag 2010
Tariffa per le proposte di classificazione e di etichettatura armonizzate di una sostanza
1. L'Agenzia percepisce una tariffa secondo quanto previsto all'allegato II per la presentazione di proposte di classificazione e di etichettatura armonizzate conformemente all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
2. Quando la proposta è presentata da una PMI, l'Agenzia riscuote una tariffa ridotta conformemente a quanto previsto nell'allegato II.
3. La data in cui la tariffa è riscossa per una proposta ricevuta dall'Agenzia viene considerata data di ricevimento della proposta.
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