Art. 5

Riduzioni

In vigore dal 21 mag 2010
Riduzioni 1.   La persona fisica o giuridica che ritenga di poter beneficiare della tariffa ridotta di cui agli deve informarne l'Agenzia al momento della presentazione della domanda. 2.   L'Agenzia può richiedere in qualunque momento le prove dell'applicabilità delle condizioni di riduzione delle tariffe. 3.   Qualora una persona fisica o giuridica dichiari di avere diritto ad una riduzione ma non possa dimostrarlo, l'Agenzia riscuote per intero la tariffa. Qualora la persona fisica o giuridica che dichiara di poter godere di una riduzione abbia già versato una tariffa ridotta, ma non possa dimostrare di aver diritto a tale riduzione, l'Agenzia riscuote il saldo della tariffa intera.
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