Art. 3
Tariffe per una domanda di utilizzazione di una denominazione chimica alternativa
In vigore dal 21 mag 2010
Tariffe per una domanda di utilizzazione di una denominazione chimica alternativa
1. L'Agenzia riscuote una tariffa secondo quanto previsto all'allegato I per la richiesta di utilizzazione di una denominazione chimica alternativa per una sostanza in un massimo di 5 miscele, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE ) n. 1272/2008.
2. Quando la domanda è presentata da una PMI, l'Agenzia percepisce una tariffa ridotta, conformemente alle disposizioni dell'allegato I.
3. Per l'utilizzazione di una denominazione chimica alternativa della sostanza conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in altre miscele, una tariffa supplementare è percepita per un massimo di 10 miscele supplementari e la stessa tariffa supplementare è percepita per qualunque altra serie di 10 miscele supplementari, come previsto nella sezione 3 dell'allegato I.
4. Per data di ricevimento della domanda si intende la data alla quale la tariffa percepita per tale domanda è ricevuta dall'Agenzia.
Storico versioni
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