Art. 2

Definizioni

In vigore dal 21 mag 2010
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: 1) si intende per «PMI» una micro impresa, una piccola o media impresa nel senso della raccomandazione 2003/361/CE; 2) per «media impresa» si intende una media impresa nel senso della raccomandazione 2003/361/CE; 3) per «piccola impresa» si intende una piccola impresa nel senso della raccomandazione 2003/361/CE; 4) per «micro impresa» si intende una micro impresa nel senso della raccomandazione 2003/361/CE.
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