Art. 2
Definizioni
In vigore dal 21 mag 2010
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
1)
si intende per «PMI» una micro impresa, una piccola o media impresa nel senso della raccomandazione 2003/361/CE;
2)
per «media impresa» si intende una media impresa nel senso della raccomandazione 2003/361/CE;
3)
per «piccola impresa» si intende una piccola impresa nel senso della raccomandazione 2003/361/CE;
4)
per «micro impresa» si intende una micro impresa nel senso della raccomandazione 2003/361/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:440:oj#art-2