Art. 10
Relazioni
In vigore dal 25 mar 2010
Relazioni
Gli Stati membri, attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), informano la Commissione di tutte le partite in cui è stata riscontrata la presenza di PCP a un livello superiore a 0,01 mg/kg tenendo conto dell'incertezza di misura estesa.
Gli Stati membri presentano ogni tre mesi alla Commissione una relazione contenente tutti i risultati analitici dei controlli di cui all', paragrafo 1. Le relazioni sono presentate nel corso del mese successivo a ciascun trimestre.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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