Art. 5
Controlli ufficiali
In vigore dal 25 mar 2010
Controlli ufficiali
1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano i controlli documentali, di identità e materiali, comprese le analisi di laboratorio, sulle partite di prodotti di cui all'.
2. I controlli di identità e i controlli materiali, compresi il campionamento e l'analisi volta a rilevare la presenza di PCP, sono effettuati almeno sul 5 % delle suddette partite.
3. Le partite sono tenute sotto controllo ufficiale per un periodo massimo di 15 giorni lavorativi in attesa dei risultati delle analisi di laboratorio.
4. I controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati presso punti di controllo all'uopo designati dagli Stati membri.
5. Gli Stati membri rendono pubblico l'elenco dei punti di controllo e ne danno comunicazione alla Commissione.
6. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano inoltre controlli materiali casuali, compresi il campionamento e l'analisi volti a rilevare la presenza di PCP nella gomma di guar proveniente da paesi diversi dall'India.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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