Art. 3

Identificazione

In vigore dal 25 mar 2010
Identificazione Ogni partita di prodotti di cui all' è contraddistinta da un codice che va indicato nel certificato sanitario, nel rapporto analitico contenente i risultati dell'analisi e del campionamento e in ciascuno dei documenti commerciali che accompagnano la partita. Ciascun sacchetto (o altro tipo di confezione) della partita è contrassegnato da tale codice.
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Identificazione (Art. 3 Regolamento (UE) 2010/258) — Testo vigente | Portale Normativo