Art. 2
Certificazione
In vigore dal 25 mar 2010
Certificazione
1. Ogni partita di prodotti di cui all' presentata all'importazione è accompagnata da:
a)
un certificato sanitario, figurante in allegato, che attesti che il prodotto importato non contiene più di 0,01 mg/kg di pentaclorofenolo (PCP) e
b)
un rapporto analitico, rilasciato da un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 per l'analisi del PCP nei mangimi e negli alimenti, che indichi i risultati del campionamento e dell'analisi della presenza di PCP, l'incertezza di misura del risultato analitico, nonché il limite di rilevazione (LOD) e il limite di quantificazione (LOQ) del metodo analitico.
2. Il certificato corredato di un rapporto analitico è firmato da un rappresentante autorizzato del ministero indiano del Commercio e dell'industria e la sua validità è limitata a quattro mesi a decorrere dalla data della sua emissione.
3. Le prove di cui al paragrafo 1, lettera b), devono essere effettuate su un campione prelevato dalle autorità indiane competenti dalla partita in conformità delle disposizioni della direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (3). L'estrazione ai fini dell'analisi è effettuata mediante un solvente acidificato. L'analisi è realizzata conformemente alla versione modificata del metodo QuEChERS come definito sul sito web dei Laboratori comunitari di riferimento per i residui di pesticidi (4) o conformemente ad un metodo altrettanto affidabile.
Storico versioni
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