Art. 12

Disposizioni transitorie

In vigore dal 25 mar 2010
Disposizioni transitorie In deroga all', paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di prodotti di cui all' esportate dal paese d'origine prima del 1o aprile 2010 accompagnate dal rapporto analitico previsto dalla decisione 2008/352/CE.
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Disposizioni transitorie (Art. 12 Regolamento (UE) 2010/258) — Testo vigente | Portale Normativo