Art. 8

Immissione in libera pratica

In vigore dal 25 mar 2010
Immissione in libera pratica L'immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell'operatore commerciale del settore alimentare o dei mangimi o del suo rappresentante, della prova: a) dell'avvenuta esecuzione dei controlli di cui all', paragrafo 1, e b) dei risultati favorevoli dei controlli materiali, ove questi ultimi siano richiesti.
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