Art. 4

Revoca delle misure di cui agli articoli 2 e 3

In vigore dal 2 mar 2010
Revoca delle misure di cui agli L'autorità competente può revocare le misure di controllo relative alle zone di contenimento istituite in conformità dell', paragrafo 2, e le restrizioni all'immissione sul mercato di cui all' dopo aver svolto due ispezioni consecutive a 15 giorni di distanza l'una dall'altra, che dimostrino che l'aumento della mortalità è cessato.
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