Art. 2

Campionamento, test e istituzione di zone di contenimento

In vigore dal 2 mar 2010
Campionamento, test e istituzione di zone di contenimento 1.   Non appena si rileva un aumento della mortalità nelle ostriche della specie Crassostrea gigas, l'autorità competente deve: a) prelevare campioni in conformità dell'allegato I, parte A; b) effettuare test volti a rilevare la presenza del virus OsHV-1 μvar secondo i metodi di diagnosi di cui all'allegato I, parte B. 2.   Se i risultati dei test di cui al paragrafo 1, lettera b) indicano la presenza del virus OsHV-1 μvar, l'autorità competente istituisce una zona di contenimento. Tale zona va definita sulla base di un'analisi caso per caso, tenendo conto dei fattori che determinano i rischi di diffusione della malattia di cui all'allegato I, parte C. 3.   Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri senza inutili ritardi dell'istituzione della prima zona di contenimento nel loro territorio nel 2010.
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