Art. 3

Prescrizioni relative all'immissione sul mercato delle ostriche Crassostrea gigas originarie di una zona di contenimento di cui all'articolo 2

In vigore dal 2 mar 2010
Prescrizioni relative all'immissione sul mercato delle ostriche Crassostrea gigas originarie di una zona di contenimento di cui all' 1.   Le ostriche Crassostrea gigas originarie di zone di contenimento istituite in conformità dell', paragrafo 2, non possono uscire da dette zone. 2.   In deroga al paragrafo 1, le partite di ostriche Crassostrea gigas possono uscire dalle zone di contenimento nei casi seguenti: a) se sono destinate ad un'altra zona di contenimento istituita in conformità dell', paragrafo 2; b) se sono originarie di una parte della zona di contenimento, inclusi i vivai, non interessata dall'aumento di mortalità e se la partita è stata oggetto di: i) campionamento in conformità dell'allegato I, parte A; nonché ii) test volti a rilevare la presenza del virus OsHV-1 μvar secondo i metodi di diagnosi di cui all'allegato I, parte B, e detti test hanno avuto esito negativo; c) se sono destinate alla trasformazione, a centri di spedizione o ad impianti di trasformazione prima del consumo umano che siano dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue approvato dall'autorità competente, il quale: i) rende inattivi i virus con involucro; oppure ii) riduce il rischio di trasmissione della malattia nel sistema idrico naturale ad un livello accettabile; d) se sono destinate al consumo umano, confezionate ed etichettate a tale fine in conformità del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e sono: i) incapaci di sopravvivere se reintegrate nell'ambiente dal quale provengono; oppure ii) destinate alla trasformazione senza uno stoccaggio temporaneo nel luogo di trasformazione; e) se le partite di ostriche o i prodotti di ostriche sono destinati al consumo umano senza ulteriori trasformazioni, purché essi siano confezionati in imballaggi atti alla vendita al dettaglio conformi alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 853/2004. 3.   Le partite di cui al paragrafo 2, lettera a) e lettera b) destinate a zone di allevamento o di stabulazione devono essere accompagnate da un certificato sanitario compilato secondo il modello di cui all'allegato II del presente regolamento e secondo le note esplicative di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1251/2008.
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