Art. 6

Pagine d'informazione su Internet

In vigore dal 2 mar 2010
Pagine d'informazione su Internet 1.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri: a) un elenco delle zone di contenimento e dei fattori presi in considerazione per definirle, compresa una descrizione dei limiti geografici della zona in questione, istituita in conformità dell', paragrafo 2; b) un elenco dei compartimenti, compresa una descrizione dei limiti geografici della zona in questione: i) che sono stati oggetto di misure di contenimento nel 2009, dovute ad un aumento della mortalità delle ostriche Crassostrea gigas connesso al virus OsHV-1 μvar; ii) in cui l'assenza del virus OsHV-1 μvar è stata dimostrata da test svolti secondo le prescrizioni dell'allegato I, parti A e B, su campioni prelevati nella zona di contenimento; c) le dichiarazioni di programmi di cui all', paragrafo 2, inclusa una descrizione dei limiti geografici della zona in questione. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 vanno tenute aggiornate e disponibili pubblicandole sulla pagine d'informazione su Internet elaborate in conformità dell'articolo 10 della decisione 2009/177/CE.
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Pagine d'informazione su Internet (Art. 6 Regolamento (UE) 2010/175) — Testo vigente | Portale Normativo